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INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE   

ALLEGATO 3 (Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).

 

Intermediario che entra in contatto con il cliente:

Intermediario per il quale è svolta l’attività:

Cognome e nome:

 

e data iscr. RUI:

Sezione RUI:                       A                E

Qualifica: -

Denominazione sociale o nome e cognome:

 

e data iscr. RUI:

Sezione RUI:                       A                E

Intermediario livello:

e data iscr. RUI:

Sede legale:

Recapito telefonico:                                 Sito internet (ove esistente): Indirizzo email:

Pec (ove esistente):

Istituto competente alla vigilanza sull’attività di distribuzione svolta:    IVASS

Sezione II Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo

a. Sono stati messi a disposizione nei locali del distributore oppure pubblicato sul proprio sito internet i seguenti elenchi:

1.   elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto in sezione E, sono indicati i rapporti dell’intermediario principale con il quale collabora.

2.    elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Reg. IVASS n. 40/2018.

b.  è possibile richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1 nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Sezione III Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi

a.      Gli intermediari ivi indicati non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.

b.      Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle eventuali società di intermediazione ivi indicate.

Sezione IV Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

a.      L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.

b.      Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto all’intermediario (utilizzando i riferimenti indicati nella sezione I) o all’impresa preponente (secondo le modalità ed i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo). Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge, il contraente ha la facoltà di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

c.       Il contraente ha la facoltà di avvalersi di eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

 

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

ALLEGATO 4Ter   (Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)

Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

 
  Casella di testo: Denominazione sociale o nome e cognome:
			N° e data iscr. RUI:


Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

a.      obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;

b.      obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;

c.       obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;

d.      obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;

e.      se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;

f.        obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

g.      obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

a.      prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;

b.      obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto

c.       in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;

d.      in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;

e.      in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;

f.        obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice. 

 

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