INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
ALLEGATO 3 (Art. 56 Regolamento IVASS
40/18)
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o,
qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri
locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la
promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In
occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette
le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche
di rilievo delle stesse.
Sezione I – Informazioni generali
sull’intermediario che entra in contatto
con il contraente



Gli estremi identificativi e
di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI
sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).
Intermediario che entra
in contatto con il cliente:
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Intermediario per il quale è svolta l’attività:
|
Cognome e nome:
N° e data iscr.
RUI:
Sezione RUI: A E
Qualifica: -
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Denominazione sociale o nome e cognome:
N° e data iscr. RUI:
Sezione RUI: A E
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Intermediario I° livello:
N° e data iscr. RUI:
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Sede legale:
Recapito telefonico: Sito internet
(ove esistente): Indirizzo email:
Pec (ove esistente):
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Istituto competente alla
vigilanza sull’attività di distribuzione svolta: IVASS
|
Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
a. Sono stati messi a disposizione nei locali del distributore oppure
pubblicato sul proprio
sito internet i seguenti elenchi:
1.
elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione
con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari,
anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere
di incarico; in caso di collaboratore iscritto
in sezione E, sono
indicati i rapporti dell’intermediario principale con il quale collabora.
2. elenco degli obblighi di
comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Reg. IVASS n. 40/2018.
b. è possibile richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1 nel caso di offerta
fuori sede o nel caso
in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche
di comunicazione a distanza.
Sezione III – Informazioni relative
a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a.
Gli intermediari ivi indicati non detengono una partecipazione diretta
o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale
o dei diritti di voto di alcuna impresa
di assicurazione.
b.
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa
di assicurazione è detentrice di una partecipazione
diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti
di voto delle eventuali società
di intermediazione ivi
indicate.
Sezione IV – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente
a.
L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di
assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori
professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o
delle persone del cui operato l’intermediario
deve rispondere a norma di
legge.
b.
Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di
rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto all’intermediario (utilizzando i riferimenti indicati
nella sezione I) o all’impresa preponente (secondo le modalità ed i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo). Nel
caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge, il
contraente ha la facoltà di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato
nei DIP aggiuntivi.
c.
Il contraente ha la facoltà
di avvalersi di eventuali sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie previsti
dalla normativa vigente
indicati nei DIP aggiuntivi.
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
ALLEGATO 4Ter (Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il
presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della
pubblicazione nei propri
locali. Nel caso di
offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante
tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna
o trasmette al contraente il presente documento
prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
Sezione I - Regole
generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a.
obbligo di consegna
al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della
sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto
di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche
mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet,
ove esistente;
b.
obbligo di consegna
dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta
di assicurazione o, qualora non prevista,
del contratto di assicurazione;
c.
obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia della polizza e
di ogni altro atto o documento
sottoscritto dal contraente;
d.
obbligo di proporre
o raccomandare contratti
coerenti con le richieste e le esigenze
di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo
a tal fine, ogni utile informazione;
e.
se il prodotto assicurativo risponde
alle richieste ed esigenze, obbligo
di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza
in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere
distribuito;
f.
obbligo di valutare
se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto
di assicurazione proposto e
non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è
compatibile, nonché l’obbligo
di adottare opportune
disposizioni per ottenere
dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice
e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
g.
obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni
oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche,
la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a
consentire al contraente di prendere una decisione informata.
Sezione II – Regole
supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
a.
prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o,
qualora non prevista, del contratto, obbligo
di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
c.
in caso di vendita con consulenza, obbligo
di informare il contraente se il prodotto
è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza
di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere
distribuito con consulenza;
d.
in caso di vendita senza
consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare
il contraente se il
prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;
e.
in caso di vendita senza consulenza di un prodotto
di investimento assicurativo, obbligo di informare
il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto proposto,
nel caso di volontà espressa
dal contraente di acquisire comunque il prodotto,
obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone
evidenza in un’apposita dichiarazione;
f.
obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.